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C. 31/12/2002 n. 335

2. Tutte le penalitā previste dal presente articolo sono applicate in sede di revisione tariffaria.

Art. 41. Sanzione risolutoria

1. Le parti convengono che la convenzione si risolverā di diritto in caso di fallimento del Gestore, ovvero in caso di scioglimento della societā.

2. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le inadempienze di particolare gravitā - quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal presente atto, dal Disciplinare tecnico, ovvero quando ceda o subconceda parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato in violazione dell'art. 16 della convenzione, ovvero quando non versi all'Autoritā il canone annuale di concessione in violazione dell'art. 32 - nonchč l'interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore.

3. Fermo quanto sopra, l'Autoritā, nei seguenti casi

a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto

b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto previa messa in mora rimasta senza effetto

c) in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dalla convenzione agli articoli 11, 21, 22, 23, 24 e 25 e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'art. 40 della convenzione, potrā invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile.

4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli articoli 33 e 34 della convenzione, che verranno definiti e specificati dall'Autoritā nel Disciplinare tecnico (obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte dell'Autorita), e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'Autoritā all'art. 40 della convenzione l'Autoritā procederā ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile. Decorso inutilmente tale termine, il contratto č risolto di diritto, fermo restando l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino assegnazione del servizio al nuovo Gestore.

5. I danni conseguenti graveranno sul Gestore, con facoltā dell'Autoritā di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione.

Art. 42. Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Autoritā e il Gestore, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del s.i.i.

2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarā deferita, se non vi si oppone una delle parti, al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale di Cagliari. Gli arbitri da nominarsi devono essere scelti esclusivamente tra le seguenti categorie: magistrati ordinari, magistrati amministrativi, avvocati dello Stato e avvocati liberi professionisti abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori.

3. Il collegio cosė composto opererā ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 43. Elezione di domicilio

1. Le parti danno atto che, per tutti i fini di Legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio a ......................... Disposizioni finali

Art. 44. Imposte tasse e canoni

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla regione o dal comune, per l'esercizio delle attivitā oggetto della presente convenzione.

Art. 45. Documenti allegati Sono allegati alla presente convenzione, e ne formano parte integrante, i seguenti documenti

a) disciplinare tecnico

b) Piano d'ambito.

 

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